PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Concessione di indulto).

      1. È concesso indulto nella misura non superiore ad anni tre per le pene detentive e non superiore ad euro 1.500 per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
      2. L'indulto si applica nella misura di anni uno per le pene detentive e di euro 1.500 per le pene pecunarie quando tali pene sono inflitte in relazione ai reati previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad esclusione dei reati previsti dall'articolo 2 della presente legge. L'indulto è sempre applicabile nella misura di anni tre a favore delle persone sottoposte alle speciali misure di protezione ai sensi degli articoli 9 e 13, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.
      3. Non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 151, quinto comma, del codice penale.

Art. 2.
(Esclusioni oggettive).

      1. L'indulto non si applica alle pene inflitte:

          a) per i delitti previsti dal libro II, titolo I, capi II, IV e V, del codice penale;

          b) per i delitti previsti dal libro II, titolo VI, capi I e II, del codice penale;

          c) per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale;

 

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          d) per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale:

              1) 253 (distribuzione o sabotaggio di opere militari);

              2) 270 (associazioni sovversive);

              3) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);

              4) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);

              5) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);

              6) 416-bis (associazione di tipo mafioso) quando ricorre taluna delle aggravanti previste dal medesimo articolo;

              7) 609-bis (violenza sessuale);

              8) 609-quater (atti sessuali con minorenne);

              9) 609-quinquies (corruzione di minorenne);

              10) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);

          e) per il delitto previsto dal comma 1 dell'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo.

      2. Le esclusioni oggettive stabilite ai sensi del comma 1 del presente articolo non si applicano alle persone sottoposte alle speciali misure di protezione previste dagli articoli 9 e 13, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, ad esclusione dei condannati per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale e per quelli di cui alla lettera c) del citato comma 1 del presente articolo.

 

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Art. 3.
(Revoca dell'indulto).

      1. L'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito riporti una condanna superiore ad anni due di reclusione per delitto non colposo nei cinque anni successivi all'applicazione del beneficio.

Art. 4.
(Termine di efficacia dell'indulto).

      1. L'indulto si applica esclusivamente alle pene per reati commessi entro il 31 dicembre 2005.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.